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Titoli di accesso alla professione di educatore per l’infanzia: la nota del MIUR

lentepubblica.it • 7 Settembre 2018

titoli-accesso-professione-educatore-infanziaPubblicata la nota di chiarimento elaborata dal Ministero dell’Istruzione in merito all’attuazione dell’art. 14, decreto legislativo n. 65/2017 sui titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia e il decreto del Ministero Istruzione 9 maggio 2018, n. 378.


Come è noto, l’art. 4, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 65/2017 prevede che ai fini dell’accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia sia necessario il conseguimento della laurea nella classe L-19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l’infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria (LM-85bis), integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 CFU, da svolgersi presso le università.

 

Al fine di gestire il passaggio tra il precedente regime – titoli riconosciuti validi dalla normativa regionale – e quello previsto dal decreto legislativo n. 65 del 2017 – qualificazione universitaria specifica – il medesimo decreto legislativo stabilisce, all’articolo 14 comma 3:

 

– che la nuova disciplina si applichi per gli accessi alla professione dall’anno scolastico 2019/2020, con ciò facendo salvi gli accessi avvenuti in precedenza;

 

– che continuino ad avere validità i titoli, riconosciuti in precedenza validi dalla normativa regionale, conseguiti entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo.

 

Poiché la disciplina transitoria delineata dall’articolo 14 del decreto legislativo 65/2017 creerebbe una soluzione di continuità nel passaggio dal sistema previgente al nuovo modello della laurea a indirizzo specifico, non appare sostenibile il vuoto ordinamentale nella parte in cui si prevede la validità del titolo di laurea L-19 o di altri titoli riconosciuti validi dalle normative regionali, entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo (31 maggio 2017).

 

L’unica interpretazione possibile appare quella che assicuri, fino all’attivazione degli indirizzi specifici della Laurea L-19 e dei corsi di specializzazione per i laureati in Scienze della formazione primaria, il principio di affidamento di coloro che hanno conseguito o stanno conseguendo la laurea L19 in relazione agli sbocchi professionali previsti al momento dell’immatricolazione, anche in ragione del principio di irretroattività delle leggi.

 

Parimenti tale interpretazione assicura il pari diritto dei titolari degli ulteriori titoli riconosciuti dalle normative regionali e il diritto all’educazione rispetto al rischio di compromessa effettività dei servizi educativi per mancanza di personale qualificato.

 

Pertanto, si fa presente che, fino all’attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell’accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali.

 

In allegato il testo completo della nota MIUR.

Fonte: ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani
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